A dire che è “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre alla nascita di un figlio, è stata la sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale, invece, al figlio bisogna dare il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da loro stessi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di questo accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, sarà un giudice a stabilirne uno.
E’ così che i giudici dell’ermellino si sono pronunciati sulla norma che regola il “cognome” alla nascita di un bambino e che, ieri stabiliva di default di dare al nascituro quello del padre. Da oggi, però, le cose cambiano: se i due genitori non hanno preso nessun accordo in fatto di cognome, cioè se non hanno stabilito di comune accordo quale dei due il bambino dovrà acquisire alla nascita o in quale ordine, qualora avessero deciso di dare al bambino entrambi (prima quello della madre, ad esempio, seguito da quello paterno), al primo respiro, il nascituro acquisirà entrambi i cognomi.
Secondo la Corte nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.