“È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020”, e di conseguenza “è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.”
Lo chiarisce il sito di Palazzo Chigi della sezione dedicata alle domande più frequenti sul decreto #iorestoacasa chiarendo come questi luoghi “non sono chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione. Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti”
Il sito del Governo ci tene a precisare poi che ciò resta valido solo se non esistono “diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.” In quel caso si attuerebbe la norma regionale. “La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono”.