Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco Mino Spezia al comunicato delle opposizioni relativo all’Ici sulle aree edificabili del 2008.
In ordine a quanto diffuso su una nota stampa da parte dell’opposizione, che mira ad ingenerare nell’opinione pubblica una visione distorta della vicenda riguardante il tributo relativo alle aree edificabili, si precisa quanto segue.
Gli uffici comunali si sono mossi in virtù dell’art.1, comma 161 della legge 296/2006 che testualmente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Ciò posto si evidenzia che al fine di venire incontro al contribuente, anche nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, sono state trasmesse lettere interlocutorie con cui si invitano gli stessi a produrre ulteriore documentazione, in aggiunta a quella già in possesso degli uffici, per determinare in contraddittorio e in maniera esatta il valore del bene, anche in funzione deflattiva dell’eventuale contenzioso. In mancanza si procederà con l’emissione degli avvisi di accertamento sulla scorta dei dati in possesso dell’ufficio.
Pertanto, per quanto recitato dalla norma sopra indicata l’iter seguito dagli uffici comunali è corretto e posto in essere nel rispetto dei termini di legge.
Si sottolinea che la valutazione delle aree edificabili è stata effettuata dall’Agenzia del Territorio e con deli- berazione n.13 del 25.01.2013 la giunta di allora, sostenuta dall’odierna minoranza, ha preso atto di detta sti- ma.
Questa Amministrazione Comunale, valutato che i calcoli erano sovrastimati rispetto all’andamento dell’eco- nomia reale e non limitandosi ad una semplice presa d’atto, ha proceduto invece con deliberazione n. 236 del 23.12.2013, ad effettuare un abbattimento della stima effettuata dall’Agenzia del Territorio nella misura del 10%, secondo l’ordinaria tolleranza ammessa e tenuto conto che l’Ufficio Urbanistica dell’Ente, opportuna- mente investito della questione, non ha ritenuto di formulare alcuna osservazione in merito.
Sorprende, pertanto, il fatto che i sottoscrittori della nota, che avrebbero dovuto agire durante l’ultima legislatura ove hanno avuto un ruolo di responsabilità amministrativa, non si ricordino che la tassabilità delle aree edificabili non nasce adesso e che i passati bilanci, avallati dagli odierni esponenti dell’opposizione, hanno sempre previsto il gettito da recupero evasione ici aree edificabili che oggi viene attuato.
In ultimo si precisa che gli uffici comunali sono disposizione per ogni chiarimento in un’ottica di piena collaborazione cittadino-amministrazione comunale.